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La salute e sicurezza a supporto dell’uso corretto di PLE

Italia

I decreti legislativi che hanno recepito le Direttive Europee 89/655/CE, 95/63/CE e 2001/45/CE sulla salute e sicurezza nell’uso delle attrezzature di lavoro sono state conglobate in Italia, come tutte le altre direttive inerenti alla salute e sicurezza della CE, con successive modifiche del D.Lgs n. 626 del 30 novembre 1989.

Requisiti per l’uso delle PLE in Italia

Le leggi principali inerenti alla sicurezza, formazione e informazione che interessano l’uso delle piattaforme di lavoro mobili elevabili in Italia sono contenute nei seguenti capitoli del D.Lgs 626

art. 22 – Formazione dei lavoratori
art. 34 al 36bis – Uso delle attrezzature di lavoro
art. 37 – Informazione
art. 38 – Formazione e addestramento
art. 39 – Obblighi dei lavoratori
art. 41 e 42 – Uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
art. 43 – Obblighi del datore di lavoro
art. 44 – Obblighi dei lavoratori

L’uso di PLE può essere affidato a lavoratori che abbiano compiuto 18 anni, siano fisicamente idonei, siano stati adeguatamente formati nell’ utilizzo delle PLE ed abbiano dimostrato al datore di lavoro la loro abilitazione all’uso delle stesse. Essi devono essere stati autorizzati dal datore di lavoro alla loro conduzione. L’incarico alla conduzione di PLE deve essere dato in forma scritta.

Il datore di lavoro:

  • Ha l’obbligo di verificare, attraverso una valutazione dei pericoli ai quali potrebbero essere esposti i lavoratori in funzione del lavoro da svolgere, quali misure devono essere prese per la loro protezione e quella di altre persone, anche se solo temporaneamente presenti in cantiere.
  • Deve provvedere a attrezzi, impianti e mezzi di lavoro idonei e sicuri.
  • Provvedere a  informazione, formazione, addestramento (familiarizzazione) e controllo.
  • Gerarchia delle misure da prendere: evitare, ridurre, orientare e guidare (valutazione dei rischi)
  • Deve mettere a disposizione i DPI idonei e provvedere alla loro verifica e manutenzione – gratuitamente.
  • Le misure prese per la protezione di persone e cose sul posto di lavoro devono essere comunicate a tutti i dipendenti.

Il dipendente (lavoratore)

  • Ha il dovere di badare alla sua sicurezza.
  • Ha inoltre il dovere di badare alla sicurezza di altre persone che potrebbero essere danneggiate da fatti o omissioni.
  • Deve collaborare con il datore di lavoro nell’adempimento delle prescrizioni di legge.
  • E’ tenuto a usare correttamente macchine, attrezzi, impianti e dispositivi di sicurezza secondo la loro  destinazione e le istruzioni del costruttore.

Riferimenti utili:

I.S.P.E.S.L.: www.ispesl.it
Sorveglianza mercato: www.ispesl.it/documenti/quartorappsorvmercato/
Quarto Rapporto sull'attività di Sorveglianza del Mercato per i prodotti che
rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Macchine 98/37/CE

INAIL:          Normativa e Atti ufficiali: www.inail.it/Normativa/normativa.htm
                    Sicurezza sul lavoro: www.inail.it/sicurezzasullavoro/sicurezzasullavoro.htm
                    Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL.):

UNI:            www.uni.com

HSE:           Legge sulla Salute e Sicurezza – cosa bisogna sapere:
                    www.hse.gov.uk/pubns/italian/hse27.pdf

IPAF:           Linee Guida Tecniche (LGT) 
       

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