  | Legislazioni (12.1 KB) La legislazioni Europee riguardanti le PLE |  | DirettiveNormative (17.7 KB) Le Direttive e Normative – cosa sono? |  | DirettiveEU (8.5 KB) Le Direttive Europee sull’uso delle attrezzature di lavoro |  | RegolamentiUK (15.1 KB) Requisiti per l’uso delle PLE in UK |  | RegolamentiD (19.5 KB) Requisiti per l’uso delle PLE in Germania |  | RegolamentoCH (31 KB) Requisiti per l’uso delle PLE nel Cantone Ticino (Svizzera) |  | EstrattoDLeg626 (103.6 KB) Estratto dal D.Lgs. 626 del 30 Novembre 1989 |
I decreti legislativi che hanno recepito le Direttive Europee 89/655/CE, 95/63/CE e 2001/45/CE sulla salute e sicurezza nell’uso delle attrezzature di lavoro sono state conglobate in Italia, come tutte le altre direttive inerenti alla salute e sicurezza della CE, con successive modifiche del D.Lgs n. 626 del 30 novembre 1989.
Requisiti per l’uso delle PLE in Italia
Le leggi principali inerenti alla sicurezza, formazione e informazione che interessano l’uso delle piattaforme di lavoro mobili elevabili in Italia sono contenute nei seguenti capitoli del D.Lgs 626
art. 22 – Formazione dei lavoratori art. 34 al 36bis – Uso delle attrezzature di lavoro art. 37 – Informazione art. 38 – Formazione e addestramento art. 39 – Obblighi dei lavoratori art. 41 e 42 – Uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) art. 43 – Obblighi del datore di lavoro art. 44 – Obblighi dei lavoratori
L’uso di PLE può essere affidato a lavoratori che abbiano compiuto 18 anni, siano fisicamente idonei, siano stati adeguatamente formati nell’ utilizzo delle PLE ed abbiano dimostrato al datore di lavoro la loro abilitazione all’uso delle stesse. Essi devono essere stati autorizzati dal datore di lavoro alla loro conduzione. L’incarico alla conduzione di PLE deve essere dato in forma scritta.
Il datore di lavoro: - Ha l’obbligo di verificare, attraverso una valutazione dei pericoli ai quali potrebbero essere esposti i lavoratori in funzione del lavoro da svolgere, quali misure devono essere prese per la loro protezione e quella di altre persone, anche se solo temporaneamente presenti in cantiere.
- Deve provvedere a attrezzi, impianti e mezzi di lavoro idonei e sicuri.
- Provvedere a informazione, formazione, addestramento (familiarizzazione) e controllo.
- Gerarchia delle misure da prendere: evitare, ridurre, orientare e guidare (valutazione dei rischi)
- Deve mettere a disposizione i DPI idonei e provvedere alla loro verifica e manutenzione – gratuitamente.
- Le misure prese per la protezione di persone e cose sul posto di lavoro devono essere comunicate a tutti i dipendenti.
Il dipendente (lavoratore) - Ha il dovere di badare alla sua sicurezza.
- Ha inoltre il dovere di badare alla sicurezza di altre persone che potrebbero essere danneggiate da fatti o omissioni.
- Deve collaborare con il datore di lavoro nell’adempimento delle prescrizioni di legge.
- E’ tenuto a usare correttamente macchine, attrezzi, impianti e dispositivi di sicurezza secondo la loro destinazione e le istruzioni del costruttore.
Riferimenti utili:
I.S.P.E.S.L.: www.ispesl.it Sorveglianza mercato: www.ispesl.it/documenti/quartorappsorvmercato/ Quarto Rapporto sull'attività di Sorveglianza del Mercato per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Macchine 98/37/CE
INAIL: Normativa e Atti ufficiali: www.inail.it/Normativa/normativa.htm Sicurezza sul lavoro: www.inail.it/sicurezzasullavoro/sicurezzasullavoro.htm Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL.):
UNI: www.uni.com
HSE: Legge sulla Salute e Sicurezza – cosa bisogna sapere: www.hse.gov.uk/pubns/italian/hse27.pdf
IPAF: Linee Guida Tecniche (LGT)
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